NORMATIVA

L’autogiro è un “attrezzo sportivo” con i limiti di peso dell’ utraleggero motorizzato.
La preoccupazione piuttosto e prevalentemente di rendere più sicuro l’utilizzo dell’autogiro attraverso un qualificato addestramento degli allievi piloti di questa specialità.

NORMATIVA ITALIANA

Per quanto particolarmente riguarda il settore del volo verticale da diporto e sportivo, nell’autunno del 1995 si era in attesa di un Regolamento del registro Aeronautico Italiano (R.A.I.) sugli apparecchi ultraleggeri ad ali rotanti, definiti con il termine “ Very Light Rotoreraft” sotto la siglaVLR. Per poter rientrare in questa specialità i minielicotteri devono essere biposto ed avere un peso totale in ordine di volo non superiore a 600Kg. con un carico massimo sul disco rotore di 20 KG/mq. Per diventare esecutiva in Italia questa normativa doveva essere approvata dalla Direzione Generale per l’aviazione Civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e su piano europeo dovrà essere presentata ufficialmente alle Joint Aviation Autohorities (JAA).
Tale provvedimento è diventato operativo in data 28 novembre 1995 con la certificazione del “Dragon Fly” quale elicottero leggero, fermo restando che lo stesso biposto, quando avente peso massimo al decollo non superiore a 450 Kg, è considerato ultraleggero. Costruendo l’apparecchio in due versioni di peso totale differente la Dragon Fly è venuta così a disporre di un elicottero leggero per il turismo aereo, il volo sportivo e il lavoro aereo e di un elicottero ultraleggero per il volo da diporto e sportivo.
Interpretando la normativa italiana sul volo da diporto e sportivo l’elicottero, purchè rientri negli stessi limiti di peso massimo al decollo stabiliti per l’ultraleggero motorizzato, è considerato infatti nel nostro paese un puro e semplice “attrezzo sportivo” e non già come un “aeromobile”. Ai sensi della Legge vigente in materia, il minielicottero ultraleggero non è pertanto sottoposto ad alcun vincolo tecnico di costruzione. I piloti di apparecchi di questo tipo ne hanno dedotto che essi sonodi facile pilotaggio ed è per tale errata concezione che sono derivati i numerosi incidenti che in un primo tempo hanno funestato il volo verticale a scopo di diporto e sportivo.
Per quanto particolarmente riguarda il pilotaggio di apparecchi ad ali rotanti che ai sensi della vigente normativa sul volo da diporto e sportivo sono assimilati agli ultraleggeri biposto motorizzati a tre assi, purchè aventi come questi un peso massimo al decollo fino a 450 Kg.
La convalida dell’abilitazione verrà accordata a quei piloti che, già in possesso di attestato per l’ultraleggero, abbiano svolta attività volativa di almeno trenta ore con elicotteri anch’essi ultraleggeri.
L’ autogiro è di pilotaggio più facile dell’elicottero.
Come noto in Italia rientrando l’autogiro e minielicotteri nella sfera della normativa nazionale sul volo da diporto e sportivo, non è richiesta per nessuno dei due apparecchi ad ali rotanti, purchè ultraleggeri quanto al peso, alcun certificato di navigabilità.
Nel nostro Paese, l’identificazione degli apparecchi ultraleggeri per il volo da diporto e sportivo, e quindi anche degli autogiro e dei minielicotteri, è regolata da una serie di Circolari dell’Areo Club Italia, di cui l’ultima, che modifica e aggiorna le precedenti, porta il n. 214 e la data del 2 luglio 1995. Questa circolare è rivolta ai costruttori sul piano industriale, agli autocostruttori amatoriali, agli assemblatori di Kit di montaggio e agli importatori di ultraleggeri motorizzati a tre assi, di minielicotteri, di autogiro e di alianti a motore.
Il pilota, quale diretto responsabile della condotta del volo, è tenuto ad accertare che l’apparecchio non superi mai le limitazioni fissate dal costruttore e l’Areo Club Italia, da parte propria, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità della dichiarazione del proprietario dell’apparecchio stesso. Il peso a vuoto e il peso massimo al decollo, nonché la velocità di stallo saranno determinati con criteri analoghi a quelli stabiliti dalle normative FAR (Federal Aviation Regulation), JAR-VLA (Join Aviation Requirement- Verj Ligh Aircraft) e JAR-OPSI recepite da Registro Aeronautico Italiano (RAI). Per quanto particolarmente riguarda il carico utile l’Areo Club Per quanto particolarmente riguarda il settore del volo verticale da diporto e sportivo, nell’autunno del 1995 si era in attesa di un Regolamento del registro Aeronautico Italiano (R.A.I.) sugli apparecchi ultraleggeri ad ali rotanti, definiti con il termine “ Very Light Rotoreraft” sotto la siglaVLR. Per poter rientrare in questa specialità i minielicotteri devono essere biposto ed avere un peso totale in ordine di volo non superiore a 600Kg. con un carico massimo sul disco rotore di 20 KG/mq. Per diventare esecutiva in Italia questa normativa doveva essere approvata dalla Direzione Generale per l’aviazione Civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e su piano europeo dovrà essere presentata ufficialmente alle Joint Aviation Autohorities (JAA).
Tale provvedimento è diventato operativo in data 28 novembre 1995 con la certificazione del “Dragon Fly” quale elicottero leggero, fermo restando che lo stesso biposto, quando avente peso massimo al decollo non superiore a 450 Kg, è considerato ultraleggero. Costruendo l’apparecchio in due versioni di peso totale differente la Dragon Fly è venuta così a disporre di un elicottero leggero per il turismo aereo, il volo sportivo e il lavoro aereo e di un elicottero ultraleggero per il volo da diporto e sportivo.
Interpretando la normativa italiana sul volo da diporto e sportivo l’elicottero, purchè rientri negli stessi limiti di peso massimo al decollo stabiliti per l’ultraleggero motorizzato, è considerato infatti nel nostro paese un puro e semplice “attrezzo sportivo” e non già come un “aeromobile”. Ai sensi della Legge vigente in materia, il minielicottero ultraleggero non è pertanto sottoposto ad alcun vincolo tecnico di costruzione. I piloti di apparecchi di questo tipo ne hanno dedotto che essi sonodi facile pilotaggio ed è per tale errata concezione che sono derivati i numerosi incidenti che in un primo tempo hanno funestato il volo verticale a scopo di diporto e sportivo.
Per quanto particolarmente riguarda il pilotaggio di apparecchi ad ali rotanti che ai sensi della vigente normativa sul volo da diporto e sportivo sono assimilati agli ultraleggeri biposto motorizzati a tre assi, purchè aventi come questi un peso massimo al decollo fino a 450 Kg.
La convalida dell’abilitazione verrà accordata a quei piloti che, già in possesso di attestato per l’ultraleggero, abbiano svolta attività volativa di almeno trenta ore con elicotteri anch’essi ultraleggeri.
L’ autogiro è di pilotaggio più facile dell’elicottero.
Come noto in Italia rientrando l’autogiro e minielicotteri nella sfera della normativa nazionale sul volo da diporto e sportivo, non è richiesta per nessuno dei due apparecchi ad ali rotanti, purchè ultraleggeri quanto al peso, alcun certificato di navigabilità.
Nel nostro Paese, l’identificazione degli apparecchi ultraleggeri per il volo da diporto e sportivo, e quindi anche degli autogiro e dei minielicotteri, è regolata da una serie di Circolari dell’Areo Club Italia, di cui l’ultima, che modifica e aggiorna le precedenti, porta il n. 214 e la data del 2 luglio 1995. Questa circolare è rivolta ai costruttori sul piano industriale, agli autocostruttori amatoriali, agli assemblatori di Kit di montaggio e agli importatori di ultraleggeri motorizzati a tre assi, di minielicotteri, di autogiro e di alianti a motore.
Il pilota, quale diretto responsabile della condotta del volo, è tenuto ad accertare che l’apparecchio non superi mai le limitazioni fissate dal costruttore e l’Areo Club Italia, da parte propria, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità della dichiarazione del proprietario dell’apparecchio stesso. Il peso a vuoto e il peso massimo al decollo, nonché la velocità di stallo saranno determinati con criteri analoghi a quelli stabiliti dalle normative FAR (Federal Aviation Regulation), JAR-VLA (Join Aviation Requirement- Verj Ligh Aircraft) e JAR-OPSI recepite da Registro Aeronautico Italiano (RAI). Per quanto particolarmente riguarda il carico utile l’Areo Club Registro Aeronautico Italiano (RAI). Per quanto particolarmente riguarda il carico utile l’Areo Club d’Itala valuta in 75 Kg il peso standard del pilota, bagaglio escluso. Il pilota può volare da solo anche su biposto. I biposti con entrambi i posti occupati devono disporre di una quantità di
carburante sufficiente per almeno un’ora di volo al 75% della potenza massima erogata dal motore .
Le procedure di identificazione fissate dall’Areo Club d’Italia sono al quanto complesse, ma quelle che contemplano il manuale d’impiego dell’apparecchio, deve essere siglato in ogni pagina dal suo costruttore, e l’autocertificazione di conformità alla costruzione di base costituiscono due importanti garanzie del quadro della normativa generale sul volo da diporto e sportivo anche con apparecchi ultraleggeri ad ali rotanti.
Dal 22 aprile 1996, eiste nel nostro Paese tra gli apparecchi leggeri la categoria “Elementare”
(E) di velivoli che riguarda gli apparecchi che il Registro Aeronautico Italiano (RAI) definisce “Aerogiri”, comprendendovi, insieme agli elicotteri, anche gli autogiro, sempre chè il loro peso massimo al decollo non superi i 600 Kg.
Non vi era normativa particolare che disciplinasse la costruzione di autogiro e il loro pilotaggio.
Quanto alla costruzione, questa venne peraltro regolata dal RAI, che verifica periodicamente l’avanzamento dei lavori rilasciando alla fine un certificato di omologazione che viene considerato come tale dalla Direzione Generale dell’Aviazione Civile (Civilavia).
Nel nostro Paese anche per poter pilotare l’autogiro fino al 1995 bisognava essere in possesso dell’attestato di idoneità al pilotaggio di ultraleggeri motorizzati ed avere effettuato il “Passaggio macchina”.
Il pilota di autogiro non può comunque sorvolare zone abitate né uscire dall’Italia in volo.

NORMATIVA FRANCESE

In Francia, invece, per il pilota di autogiro è stato creato un titolo particolare.
Standardizzandone l’esame, si sono formati istruttori abilitati all’addestramento ed è stato istituito un certificato di navigabilità che viene rilasciato gratuitamente ad un istruttore qualificato previo esame tecnico dell’apparecchio.
In Francia gli autogiro possono essere autocostruiti, ma limitatamente alla cellula, mentre altri componenti, come l’intero rotore, devono essere acquistati già assemblati.
Con la possibilità data nel dicembre del 1995 ai piloti di autogiro di farli classificare come ultraleggeri motorizzati, in Francia la vendita di autogiro autocostruiti, è diventata legale. Ma i responsabili del Reseau du Sport de l’Air (RSA), che per 15 anni avevano lottato per ottenere che gli autogiro autocostruiti beneficiassero di un tale provvedimento, sono rimasti contrariati da questa decisione perché i Kit di montaggio di minielicotteri ne sono rimasti esclusi.
In Francia l’autogiro è considerato un apparecchio sperimentale i cui dati tecnici devono essere depositati presso la Direzione Generale dell’Aviazione Civile di Parigi ai fini della registrazione e dell’immatricolazione. Per quest’ultima viene accordata una sorta di lasciapassare valevole per due anni e rinnovabile secondo il numero di ore volate con lo stesso apparecchio. relazioni con la Comunità Economica Europea (CEE), con la European Civil Aviation Conference (ECAC) e con le Join Aviation Authorities (JAA).
E fin dal 1998 che Xavier Averso, uno dei piloti di autogiro più noti in Francia, presentò alGyro – Club Toulousain le prime proposte di regolamento del volo con apparecchi ad ali rotanti. Per quanto riguarda particolarmente l’autogiro si prevedeva di istituire due classi di apparecchi. La normativadella prima classe, a rotore bipale a incidenza fissa, concernenete il monoposto, doveva essere molto analoga a quella sull’ultraleggero motorizzato a tre assi: peso a vuoto 120 Kg, peso totale in ordine di volo 240 Kg, carico sul rotore di 7 Kg/mq, carico potenza di 5 Kg/HP. La normativa della seconda classe di autogiro prevedeva invece il biposto, con rotore anche a più pale, peso a vuoto di 200 Kg,peso totale in ordine di volo di 480 Kg, carico sul rotore di 10 Kg/mq, carico/potenza di 7 Kg/HP.
Ovviamente i rispettivi pesi erano antecedenti ai nuovi pesi poi adottati dalla FAI. Per inciso accenniamo che a Toulouse, ove il Gyro-Club ha sede, opera una delle più qualificate scuole francesi di pilotaggio di minielicotteri per il volo da diporto e sportivo.
E’ dalla fine del 1988 che il Ministero francese dell’aeronautica ha previsto l’istituzione di un brevetto specifico per il pilotaggio di apparecchi ad ali rotanti per il volo da diporto e sportivo.
Come soluzione ottimale a questo circolo di cose al quanto involuto fu allora proposto che nella normativa francese sul volo da diporto e sportivo venisse introdotto un apposito brevetto di pilotaggio di autogiro ultraleggeri.
La Commision Autogyre della Federation Francaise Planeurs Ultra-Legers Motorises (FFPLUM) ha sottoposto fin dal 1990 alla Direzione Generale dell’Aviazione Civile di Parigi, una serie di proposte per la regolamentazione della costruzione amatoriale di autogiro e per la pratica del volo con gli stessi. Quanto alla caratterizzazione di questo tipo di apparecchio ad ali rotanti, ne sono stati precisati i seguenti parametri: potenza media HP – volo lento – breve autonomia – carico utile limitato. Da una siffatta definizione deriva che viene inutile prescrivere un certificato di navigabilità, sia pure ristretto, per un tipo di apparecchio che, pur essendo ottimale per il volo locale da diporto, non è aprioristicamente idoneo alla normale navigazione aerea. Per di più, al contrario degli ULM convenzionali a tre assi, che per il decollo e per l’atterraggio necessitano di apposite aviosuperfici o quantomeno di campi di volo, l’autogiro, potendosi involare e posare nello spazio di pochi metri, non è legato ad alcuna infrastruttura a terra.
Per quanto riguarda il peso a vuoto dell’autogiro, le performances si definiscono al meglio a partire dal carico alare, cioè da rapporto Kg/mq riferito alla superficie del disco creato in rotazione dal rotore. Tale rapporto – indicato in 8 Kg/mq per i monoposto di peso a vuoto fino a 240 Kg – è stato calcolato in modo da conferire all’autogiro un’adeguata manovrabilità agli effetti della stabilità di volo che esso indurrà.
La stessa commissione della FFPLUM, ha anche proposto l’adozione del principio della responsabilizzazione dei costruttori di autogiro, i quali dovrebbero essere tenuti ad effettuare prove di volo di lunga durata, ad esempio, fino ad un totale di 100 ore, prima di mettere gli apparecchi in vendita.
Una terza proposta emersa dall’assemblea della stessa Commissione della FFPLUM riguarda l’istituzione di un libro di manutenzione dell’apparecchio, libretto che dovrebbe essere tenuto da ogni pilota proprietario di autogiro, in modo da assicurare il controllo di ogni fase di vita dell’apparecchio stesso.In Francia, la Commission Autogyre della Federation Francaise de Planeur Ultra-Leger Motorise (FFPLUM) ha istituito un apposito brevetto per il pilotaggio di autogiro. Prima di ottenere un lasciapassare provvisorio, si deve ora sottoporre l’apparecchio ad una nuova visita di sicurezza da parte di un istruttore federale.
Per un nuovo pilota, il primo volo deve farsi alla presenza di un pilota istruttore di autogiro.
Quanto alla riduzione del livello sonoro degli ultraleggeri, e quindi degli autogiro, bisognerebbe seguire l’esempio della Francia, dove la Centre National de Recherche pour le Silence des Areonefs ha creato nel 1996 un gruppo di lavoro del quale fanno parte noti tecnici che già da tempo si dedicano allo studio di questo problema. Un problema che va risolto non tanto per chi vola, ma soprattutto per evitare le reazioni di quanti abitano nelle vicinanze di aviosuperfici e campi di volo.
Per la gestione di elisuperfici, in Francia occorre apposita autorizzazione, la cui validità è stata portata nel 1995 da tre a dieci anni, cioè che consente una più lunga pianificazione da parte dei Clubs di volo da diporto e sportivo e delle scuole di pilotaggio.
Per pilotare un autogiro anche i piloti già in possesso di un titolo aeronautico dovranno dimostrare di aver compiuto almeno cinque ore di volo su autogiro sotto il controllo di un istruttore professionalmente qualificato. Anche in questo caso i piloti istruttori di autogiro dovranno dimostrare a loro volta di avere al proprio attivo almeno cento ore di volo.
Fin al 1991 la normativa francese sugli autogiro stabiliva che un pilota poteva volare un monoposto soltanto se ne fosse egli stesso costruttore.
Fino a quell’anno, appunto il 1991, per poter pilotare il proprio autogiro il pilota doveva documentare di aver seguito uno stage di pilotaggio ed essere titolare di un attestato di idoneità al pilotaggio di autogiro, attestato che poteva essere rilasciato unicamente da uno dei due soli esaminatori ufficiali riconosciuti in Francia. Dato che esistevano allora autogiro biposto, i controlli si svolgevano con l’allievo in volo su monoposto e con l’esaminatore a terra. L’attestato autorizzava a voli locali entro 20 Km dal punto del decollo, fintanto che l’allievo non avesse ottenuto quel brevetto di pilota che autorizzava a volare ovunque sul territorio francese.
Per quanto particolarmente riguarda gli autogiro, nel dicembre del 1995 la SFACT ha deliberato che essi possano essere classificati come ultraleggeri motorizzati.
A Moulins, dove si svolge ogni anno il raduno di autogiro promosso dal Reseau du Sport de l’Air (RAS), è sorto verso la fine del 1995 l’International Aero Light Consultant con lo scopo di assicurare un’assistenza tecnica, legale e di mercato a favore dell’aviazione leggera delle varie specialità e quindi anche del volo da diporto e sportivo a mezzo di minielicotteri e di autogiro. L’organizzazione è articolata in quattro servizi: il Marketing (studi di mercato, gestione, ecc.), il Tecnico (costruzioni, formazione, ecc.), l’Amministrativo (normative, perizie, ecc.), lo Sviluppo (protezione commerciale, ricerche, ecc.). La sede dell’organizzazione si trova a Yzeure, presso l’aeroporto di Moulins.

NORMATIVA INGLESE

Molto simile alla regolamentazione italiana Very Light Rotorcraft (VLR) si presenta il testo della normativa che la Civil Aviation Authority (CAA) inglese stava elaborando nel 1996 per la certificazione degli elicotteri leggeri in Gran Bretagna.
In Gran Bretagna la CAA ha istituito un’apposita Sezione autogiro che è svincolata sia dal peso a vuoto che dalla potenza del motore.
Peraltro la regolamentazione inglese vorrebbe applicata unicamente agli apparecchi ad ali rotanti di costruzione amatoriale che abbiano un peso massimo al decollo di 750 Kg.
In Spagna gli autogiro rientrano nella categoria sperimentale con una determinata parte di componenti a cura del costruttore privato.
In Germania la pritica del volo con autogiro risente soprattutto di leggi molto severe sullo inquinamento acustico, che penalizzano il pilota ogni volta che vola.
Il Paese che intenderebbe seguire l’esempio italiano è la lontana Nuova Zelanda. Anche l’Australia, dove i minielicotteri non sono ammessi se non in via provvisoria allorché pilotati da operatori qualificati del volo verticale, si riserverebbe di adottare la regolamentazione italiana e cioè soprattutto grazie al particolare apprezzamento di cui il “Dragon Fly” italiano gode in quel continente.
In una riunione svoltasi nel settembre del 1995 in Olanda i delegati ivi presenti delle competenti Amministrazioni dei diversi Paesi europei, mentre si sono orientati per la definizione dell’ultraleggero verso la normativa della Federation Aeronatique International (FAI) in materia, nessuna di esse ha mostrato di essere favorevole all’integrazione dell’autogiro fra gli ULM, cioè chiedono a gran voce gli operatori del volo da diporto e sportivo con apparecchi ad ali rotanti, dai costruttori ai piloti.
L’armonizzazione legislativa europea delle attività di volo con apparecchi ad ali rotanti prevede la introduzione progressiva dei regolamenti Joint AVIATION Requierements (JAR) con la presa in carico dei punti di interesse specifici degli utilizzatori di elicotteri delle industrie nazionali del settore nel contesto europeo dei costruttori di apparecchi, delle fabbriche di accessori, dei servizi di assistenza, delle scuole di pilotaggio, ecc..
Negli Stati Uniti d’America, gli autogiro rientrano, come gli ultraleggeri motorizzati, in due categorie: i “microlight”, che devono avere un peso a vuoto inferiore a 115 Kg, e gli “experimental”,che sono di costruzione amatoriale.
A norma della Federal Aviation Administration, il requisito minimo per poter pilotare un’autogiro è il possesso di una licenza per piloti che abilita ad essere addestrato sotto la guida di un istruttore qualificato.
La Federal Aviation Administration può riconoscere che un determinato Kit di apparecchio risponde alle norme sulle costruzioni amatoriali che prevedono che il 49% del matiale provenga da una casa costruttrice specializzata e il restante 51% sia a cura del costruttore privato.