Presentazione
Dal 27 marzo 2008 sono operative
le nuove norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici.
Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 (documento
in .pdf) emanato dal ministero dello Sviluppo economico, è stato predisposto
da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie
economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver
acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate.
Il provvedimento semplifica
notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di
compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente, rende più
efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela
della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e
che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di
incidenti.
Il decreto si applica agli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se
l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, previa
effettuazione delle verifiche previste, l'impresa installatrice rilascia al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Di tale dichiarazione, resa
sul modello
- allegato I al decreto, fanno parte integrante la relazione contenente
la tipologia dei materiali impiegati e il progetto.
Nei casi in cui il progetto è
redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato
tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto realizzato, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire.
In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione è
espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
La dichiarazione di conformità
è rilasciata anche ai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese
non installatrici secondo il modello - allegato
II al decreto.
Nel caso in cui la
dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima del 27
marzo 2008 - dalla dichiarazione di un professionista iscritto all'albo
professionale, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità.
Per gli impianti di
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale
mobili e simili, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Quesiti sull'obbligo della documentazione
Su questo articolo, il
ministero dello Sviluppo economico, in coincidenza con l'entrata in vigore
delle nuove norme, ha chiarito alcuni punti applicativi.
Obblighi documentali
in caso di trasferimento dell’immobile
L’art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di “trasferimento
dell’immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di trasferimento della
proprietà dell’immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita,
donazione). L’art. 13 impone che sia consegnata all’utilizzatore “copia della
stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo
l’immobile”. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita,
a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con
le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell’articolo) in
copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse
già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore
l’originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento
autonomo. In molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere
consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità
rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447
del 1991 (ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare
tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni. Infatti i
documenti da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, sono solo
quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o
modifica dell’impianto e cioè:
- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per
gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici
degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell’art. 13 per
non allegarla;
- il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove imposti dalle norme
vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui
realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore del decreto, in molti casi l’
art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto
dall’art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;
- il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni
civili è obbligatorio solo per l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima
dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di
conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità
del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può
anche riguardare l’intero edificio.
Occorre ricordare che il progetto o l’elaborato tecnico fanno “parte
integrante” della dichiarazione di conformità, pertanto:
a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità;
b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante,
potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva
della dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 7, comma 6.
La nuova clausola
obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla
normativa di sicurezza
L’art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza
la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici,
disponendo che “L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in
ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza ”. La norma si riferisce solo al “venditore”. Tuttavia, considerata
l’affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la
disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la
compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso
della proprietà o di altro diritto reale dell’immobile. L’introduzione di
questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell’atto definitivo di
trasferimento della proprietà dell’immobile, in quanto il carattere vincolante
della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della
disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a
tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.
I contenuti della
garanzia del venditore
La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale
principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle
previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle
qualità promesse o essenziali all’uso della cosa), e 1490, primo comma
(garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono
inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il
valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile
utilizzare in tutto o in parte l’immobile, secondo la sua destinazione d’uso, a
causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza. L’art. 1491,
esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal
compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l’assenza o si è
comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l’apposizione
della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico
infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio
occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile
conoscibilità. Pertanto, il venditore assume su di sè la responsabilità per
ogni spesa o danno derivante dall’eventuale non conformità degli impianti alle
norme di sicurezza ad essi applicabili.
La possibilità delle
parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore
La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono
disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento),
che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l’esclusione
della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala
fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i
vizi della cosa (art. 1490, secondo comma). Ne consegue che le parti possono
limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente
omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile. Per
derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è , necessario che, nella
clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale
garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del
compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun
impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili. Solo l’apposizione di una
clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione
dell’ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la
propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere
incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in
caso di compravendita di immobili.
I connessi
chiarimenti in ordine all’applicazione di talune sanzioni
Il decreto persegue le finalità di interesse pubblico anche mediante
l’introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi
previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano
ostacolato l’applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento
ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che
dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione. A tale riguardo, occorre
chiarire che il rinvio operato dall’art. 15, comma 3, alle “commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi” deve necessariamente
intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla
commissione o altro soggetto. In particolare, l’annotazione e la sospensione
saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli
albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale
competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.
La mancanza di un
generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della
nuova disciplina
L’art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e,
anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova
applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di
entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati
o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.
La sicurezza degli impianti deve essere valutata, secondo i criteri che
regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità
alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della
loro modifica. Infatti, né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento,
pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti
preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.
Art.13
(Documentazione)
L'art. 13 del decreto prevede che i "soggetti destinatari delle
prescrizioni previste conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonchè il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e
contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza. Copia della stessa
documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile".
Classificazione degli impianti
a) impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi,
le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento,
climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari
di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la
distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
locali;
f) impianti di sollevamento
di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione
antincendio.
Sono esclusi tutti gli
impianti o parti di impianto soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica.
Imprese abilitate e requisiti tecnico-professionali
Imprese abilitate
Le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle
imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di messa in
sicurezza degli impianti, se l'imprenditore individuale o il legale
rappresentante o il responsabile tecnico è in possesso dei requisiti
professionali.
Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la
qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Le imprese che intendono esercitare questa attività debbono presentare la
dichiarazione di inizio attività indicando specificatamente per quali impianti.
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono
autorizzate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli
impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti
della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
tecnico professionali.
Le imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento
rilasciato dalle commissioni provinciali per l'artigianato, o dalle camere di
commercio.
Requisiti
tecnico-professionali
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria con
specializzazione relativa al settore delle attività impiantistiche, seguiti da
un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari il
periodo di inserimento è di un anno.
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari il periodo di
inserimento è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti.
I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative possono svolgersi anche in
forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte
del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del
settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per gli impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro
anni.
Progettazione degli impianti
Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impianti elencati nel regolamento,
ad esclusione degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, montacarichi, scale mobili e simili viene presentato un progetto,
redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto,
è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Il progetto è redatto da un
professionista nei seguenti casi:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole
unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,
inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie
superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in
genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali dotati di canne fumarie collettive ramificate, impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) per gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
ventilazione ed aerazione dei locali; distribuzione e l'utilizzazione di gas
combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie
collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) per gli impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando
gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento
sono in numero pari o superiore a 10.
I progetti degli impianti
sono elaborati secondo la regola dell'arte.
Quelli redatti in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici
nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di
sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti
da utilizzare.
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto
presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento
nella dichiarazione di conformità. Il progetto è depositato presso lo sportello
unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto.
Sanzioni
Violazioni obblighi
relativi alla dichiarazione di conformità (art.7)
Si applicano le sanzioni amministrative da 100,00 a 1.000,00 euro con
riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Alle violazioni degli altri
obblighi contenuti nel decreto si applicano le sanzioni amministrative da
1.000,00 a 10.000,00 euro con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
Le violazioni comunque
accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono
comunicate alla Camera di commercio competente per territorio, che provvede
all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito
verbale.
La violazione reiterata tre
volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti, da parte delle
imprese abilitate, comporta, in casi di particolare gravità, la sospensione
temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei
registri e degli albi.
Alla terza violazione delle
norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi.
All'irrogazione delle
sanzioni provvedono le Camere di commercio.
Sono nulli i patti relativi
alle attività disciplinate dal regolamento stipulati da imprese non abilitate,
salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Glossario
Punto
di consegna delle forniture
Punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente
l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato,
presso l'utente;
Potenza impegnata
Valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale
fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di
autoproduzione eventualmente installati;
Uffici tecnici interni
Strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica,
alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti;
Ordinaria manutenzione
Interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonchè a far fronte
ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che
comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la
sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica
Circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina
con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti
all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici;
Impianti radiotelevisivi ed elettronici
Componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione
fissa alimentati a tensione inferiore a 50V in corrente alternata e 120V in
corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonchè
i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati
alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas
Insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori,
l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione;
Impianti di protezione antincendio
Impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e
d'incendio;
CEI
Comitato Elettrotecnico Italiano;
UNI
Ente Nazionale Italiano di Unificazione.