D.Lgs.
9 Aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Data Emanazione: 09/04/2008
Data Pubblicazione: 30/04/2008
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Indice degli Allegati
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Art.1.
Finalità
Art.2. Definizioni
Art.3. Campo di applicazione
Art.4. Computo dei lavoratori
(Omissis)
Capo II
Sistema istituzionale
Art.14.
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art.15.
Misure generali di tutela
Art.16. Delega di funzioni
Art.17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art.18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art.19. Obblighi del preposto
Art.20. Obblighi dei lavoratori
Art.21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Art.22. Obblighi dei progettisti
Art.23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art.24. Obblighi degli installatori
(Omissis)
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art.28. Oggetto della valutazione
dei rischi
(Omissis)
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
(Omissis)
Art.46. Prevenzione incendi
(Omissis)
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art.55.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art.56. Sanzioni per il preposto
Art.57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti
i fornitori e gli installatori
Art.58. Sanzioni per il medico competente
Art.59. Sanzioni per i lavoratori
Art.60. Sanzioni per i componenti dell'impresa
familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo
(Omissis)
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art.69. Definizioni
Art.70. Requisiti di sicurezza
Art.71. Obblighi del datore di lavoro
Art.72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti
in uso
Art.73. Informazione e formazione
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art.74. Definizioni
Art.75. Obblighi di uso
Art.76. Requisiti dei DPI
Art.77. Obblighi del datore di lavoro
Art.78. Obblighi dei lavoratori
Art.79. Criteri per l'individuazione e l'uso
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art.80. Obblighi del datore
di lavoro
Art.81. Requisiti di sicurezza
Art.82. Lavori sotto tensione
Art.83. Lavori in prossimita' di parti attive
Art.84. Protezione dai fulmini
Art.85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Art.86. Verifiche
Art.87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art.88. Campo di applicazione
Art.89. Definizioni
Art.90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art.92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art.93. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei
lavori
Art.94. Obblighi dei lavoratori autonomi
Art.95. Misure generali di tutela
Art.96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art.97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art.98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art.99. Notifica preliminare
Art.100. Piano di sicurezza e di coordinamento
Art.101. Obblighi di trasmissione
Art.102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art.103. Modalita' di previsione dei livelli di emissione sonora
Art.104. Modalita' attuative di particolari obblighi
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
Art.105. Attività soggette
(Omissis)
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
(Omissis)
Art.117. Lavori in prossimita' di parti attive
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali
Art.172. Campo di applicazione
Art.173. Definizioni
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art.174. Obblighi del datore di lavoro
Art.175. Svolgimento quotidiano del lavoro
Art.176. Sorveglianza sanitaria
Art.177. Informazione e formazione
Capo III
Sanzioni
Art.178.Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
Art.179. Sanzioni a carico del preposto
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art.180. Definizioni e campo di applicazione
Art.181. Valutazione dei rischi
Art.182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art.183. Lavoratori particolarmente sensibili
Art.184. Informazione e formazione dei lavoratori
Art.185. Sorveglianza sanitaria
Art.186. Cartella sanitaria e di rischio
(Omissis)
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art.206. Campo di applicazione
Art.207. Definizioni
Art.208. Valori limite di esposizione e valori d'azione
Art.209. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Art.210. Misure di prevenzione e protezione
Art.211. Sorveglianza sanitaria
Art.212. Linee guida
(Omissis)
Capo VI
Sanzioni
Art.219. Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
(Omissis)
Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali
Art.287. Campo di applicazione
Art.288. Definizioni
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art.289. Prevenzione e protezione contro
le esplosioni
Art.290. Valutazione dei rischi di esplosione
Art.291. Obblighi generali
Art.292. Coordinamento
Art.293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Art.294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
Art.295. Termini per l'adeguamento
Art.296. Verifiche
Capo III
Sanzioni
Art.297. Sanzioni a carico dei datori di
lavoro e dei dirigenti
(Omissis)
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.304. Abrogazioni
(Omissis)
Art.306. Disposizioni finali
Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
1. AMBIENTI DI LAVORO
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI,
SILOS
4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
5. PRIMO SOCCORSO
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
(Omissis)
7. Illuminazione
(Omissis)
12. Incendio ed esplosione
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
(Omissis)
5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica,
elettrica e simili
5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici
Allegato VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
(Omissis)
1.3 Illuminazione
(Omissis)
6 Rischi per Energia elettrica
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
(Omissis)
Allegato VIII
(Omissis)
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di
protezione individuale
(Omissis)
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
(Omissis)
4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione
individuale
1. Elmetti di protezione per l’industria
(Omissis)
5. Guanti di protezione
6. Calzature per uso professionale
7. Indumenti di protezione
(Omissis)
Allegato IX
Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche
e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette.
Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di
cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
(Omissis)
Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere
(Omissis)
Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri
Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
(Omissis)
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
(Omissis)
4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Dall'Allegato XXIV All'Allegato XXXII
(sostituiscono gli Allegati dal I al IX del DLgs 493/96 e
contengono avvisi e segnali anche relativi al settore elettrico)
(Omissis)
Allegato XXXVI - Valori limite di esposizione e valori di
azione per i campi elettromagnetici
(Omissis)
Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive
Allegato L (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo
295, commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE
ESPLOSIVE.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Data Emanazione: 09/04/2008
Data Pubblicazione: 30/04/2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante:
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante:
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante
norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni
alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della
direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della
direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni
ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della
direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori
e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione
del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della
giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della
difesa, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice
civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di
cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla
legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita',
ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione
e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione,
o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa
e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona
in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta
o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita'
di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente
di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento
dell'attivita' lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare
o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione
e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita'; p) «sistema
di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali
che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione
dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del livello potenziale
di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore
o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria
e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo
nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente
e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso
la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate
e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo
51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia
diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri,
dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attivita'
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure
di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo
e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per
la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli
589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione
di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti
in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»: integrazione volontaria
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle
loro attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita' esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalita' di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le attrezzature munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione
di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto
di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' prestazioni che esulano dal
mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivita'
non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari
che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo
quanto previsto dalla successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo
comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonche' i lavoratori a progetto
di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivita' non sia svolta in
forma esclusiva a favore del committente.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attivita'
in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attivita'
diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno
(ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
(Omissis)
Capo II
Sistema istituzionale
(Omissis)
Art.14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare
e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. (1)
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro; (1)
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle
di cui al comma 6.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza
delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle
di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.
(1) Comma così modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art.15. Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda
nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione
al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti
sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di
lavoro;
i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di
condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione
e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Art.17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi.
Art.18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e
i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni
e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui
agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente
copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze,
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi
di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva,
e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed
al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo
le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in
caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa;
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo
37.
Art.20. Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche'
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita'
e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni
di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo
o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art.21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo
2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile e i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo
devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui
al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente
alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita'
svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo
41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le
previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali.
Art.22. Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art.23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Art.24. Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri
mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme
di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti.
(Omissis)
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art.28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze
e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
(Omissis)
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art.46. Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente
decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono
definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attivita' di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attivita' di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
(Omissis)
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art.55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000
a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui
alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di
cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto
dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, e da attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento
e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza
di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per
la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o),
p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per
la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma
1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per
la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma
2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro
per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi
1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per
non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione
degli articoli 29, comma 4, e 35, comma 2; (1)
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori
ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori
ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore,
in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso
di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione
dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(1) Comma così modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Art.56. Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti
in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma
1, lettera g).
Art.57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i
fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
Art.58. Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione
dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la
violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);v c) con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo
25, comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione
dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo
41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione
dell'articolo 40, comma 1.
Art.59. Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione
dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione
dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi
di cui alla medesima disposizione.
Art.60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare,
i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione
dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione
dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
(Omissis)
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa
ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione,
la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte
in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
Art.70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive,
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura
di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul
mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o
in parte, risulta non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne
informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente
per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e
21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo,
nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura
oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione
di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti essenziali
di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante
e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento
tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato.
Art.71. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza
dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle
prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita'
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende
le misure necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo
incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati
siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede
affinche':
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della
messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere
o in una nuova localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni
di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati
di inattivita';
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono
stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature
di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Art.72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti
in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Art.73. Informazione e formazione
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro
provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i
lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati
a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non
per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio
maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere
conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art.77. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche' questi siano adeguati
ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante
a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta
con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali
indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende misure adeguate affinche'
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva informazioni adeguate
su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per
la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art.78. Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art.79. Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita' delle
misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art.80. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i materiali, le
apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori
siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da
salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare
quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature
pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui
al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
Art.81. Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti
nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto
previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza,
nonche' quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500
V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in
corrente continua purche':
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con
specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori abilitati
dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti
idonei per tale attivita';
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
Art.83. Lavori in prossimita' di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.
Art.84. Protezione dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Art.85. Protezione di edifici, impianti strutture ed
attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.
Art.87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte
II;
b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1,
5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato
V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati
alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;
b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell'articolo 86, comma 3.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera:
gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari,
gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere
e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori
del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello
Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in
altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»:
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco e' riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso
di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione
o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista
per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori
e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale contribuisce
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro
delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato
XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici
o di lavoratori autonomi;
l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita' organizzative, nonche'
disponibilita' di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento
alla realizzazione dell'opera.
Art.90. Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui
al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita'
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico
di regolarita' contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', il nominativo
delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso
di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni
a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico
di regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100,
comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo
non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Art.92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione,
il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato,
le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Art.93. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili
dei lavori
1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento
degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera
il committente dalle responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti
degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita'
connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli
91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Art.94. Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo,
si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
ai fini della sicurezza.
Art.95. Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano,
ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni
di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito
dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimita' del cantiere.
Art.96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente
visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in
modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che
possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Art.97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza
dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni
del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa
affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento
alle modalita' di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Art.98. Requisiti professionali del coordinatore per
la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20
a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica
conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di
cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto
decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi
8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico,
nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art.99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono
nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute
in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art.100. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di
cui all'allegato XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato
XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative
di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita' dell'opera
lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza
sono definiti all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di
appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo
di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al coordinatore
per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare
urgenti misure di salvataggio.
Art.101. Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
Art.102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare proposte al riguardo.
Art.103. Modalita' di previsione dei livelli di emissione
sonora
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.
Art.104. Modalita' attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivita' lavorativa.
(Omissis)
Art.117. Lavori in prossimita' di parti attive
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita' di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari
si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di
buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata
dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti
diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro,
delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
(Omissis)
Sezione III
Scavi e fondazioni
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali
Art.172. Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita'
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo
di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art.173. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende
per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico
a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina,
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita'
a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art.174. Obblighi del datore
di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del
rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per
ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo
conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti
di lavoro di cui all'articolo 173, in conformita' ai requisiti minimi di cui
all'allegato XXXIV.
Art.175. Svolgimento quotidiano del
lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della
sua attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.
2. Le modalita' di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa
di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalita' e la durata delle interruzioni possono
essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente
ne evidenzi la necessita'.
5. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi
i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa
abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi
che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art.176. Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui
al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma
6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' delle visite di controllo
e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni
e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale
negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente
stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.
5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per
i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo
41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori
i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita' svolta,
quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita'
e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Art.177. Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo
18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi
dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
Capo III
Sanzioni
Art.178.Sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2
e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera
a).
Art.179. Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla
quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro
400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro
150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).
Titolo
VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art.180. Definizioni e campo
di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti
fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale,
il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per
le attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle
comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti
esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti
esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
e' disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
sue successive modificazioni.
Art.181. Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28,
il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione
e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle
buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni
ad agenti fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione
in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e'
aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla
obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria
la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei
livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione
del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa
quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione
dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28,
essa puo' includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la
natura e l'entita' dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi
piu' dettagliata.
Art.182. Disposizioni miranti ad
eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita'
di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione
agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione
dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi
generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a
valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III,
IV e V. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati,
il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei
valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione
e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Art.183. Lavoratori particolarmente
sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo
182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
Art.184. Informazione e formazione
dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36
e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti
da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati
e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare
riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione
e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali
rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo
dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto
a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.
Art.185. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli
agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41,
ed e' effettuata dal medico competente nelle modalita' e nei casi previsti ai
rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione
del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio
di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in
un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai
rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto
del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Art.186. Cartella sanitaria e di
rischio
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi
i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente
titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione
e protezione.
(Omissis)
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art.206. Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti
dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione
dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi
a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti
indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali
effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori
in tensione.
Art.207. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si
intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore
o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione
a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute
accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce
che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti
gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entita' dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E), intensita'
di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita' di potenza (S), che
determina l'obbligo di adottare una o piu' delle misure specificate nel presente
capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori
limite di esposizione.
Art.208. Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera
A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI,
lettera B, tabella 2.
Art.209. Identificazione
dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli
dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione,
la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita' alle norme
europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti
situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione
dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche
linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa,
quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario,
dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici
effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori
di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui
ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico, purche' si sia gia' proceduto ad una valutazione conformemente
alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori
le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo
181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il
tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto
o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili
in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del
rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo
210.
Art.210. Misure
di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti
che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro,
a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri
che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che
comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori
ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici
di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature
o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che
dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di
lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate
e l'accesso alle stesse e' limitato laddove cio' sia tecnicamente possibile
e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a
valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti
presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite
di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate
per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua
le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il
datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze
dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art.211. Sorveglianza
sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente
con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio
di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi
trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal medico
competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali
e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo
208, comma 2.
Art.212. Linee
guida
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico
settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.
(Omissis)
Sanzioni
Art.219. Sanzioni a carico del datore
di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da quattro
a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli
181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185,
190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205,
comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3,
e 217, commi 2 e 3.
Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali
Art.287. Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo
ove e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla
base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche
dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo
stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi
internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose
sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione
civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
nonche' la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
Art.288. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera
esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.
Capo II
obblighi del datore di lavoro
Art.289. Prevenzione e protezione
contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro
le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali
di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche
e organizzative adeguate alla natura dell'attivita'; in particolare il datore
di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire
la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione
in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti
rilevanti.
Art.290. Valutazione
dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo
17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere
esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le
scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate,
processi e loro possibili interazioni;
d) entita' degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi
in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite
aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Art.291. Obblighi
generali
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e
quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari
affinche':
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita'
tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri,
gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il
lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi
atmosfere esplosive in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e
la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza
dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo
di mezzi tecnici adeguati.
Art.292. Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i
cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori
di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette
al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun
datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che
e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure
riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento
sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo,
le misure e le modalita' di attuazione di detto coordinamento.
Art.293. Aree in
cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato
XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui
al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute
dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI.
Art.294.
Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo
290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento,
denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve
precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e
valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli
obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle
zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni
minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi
i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza
tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato
prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,
le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti
o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante
del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1
Art.295.
Termini per l'adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa
o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare,
a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A,
fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento
per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi
di cui all'allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite
dal presente titolo.
Art.296. Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato
XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Capo III
Sanzioni
Art.297. Sanzioni a carico dei
datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione
degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.
(Omissis)
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.304. Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma
3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta
eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007,
n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con
lo stesso.
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della
delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle
contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni
abrogate dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio
a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono
riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
Art.306. Disposizioni
finali
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle
contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che
ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste
dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1º gennaio 2009; fino
a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.(1)
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano
in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della
direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII
entrano in vigore il 26 aprile 2010.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico,
sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione
alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente
decreto, nonche' da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addi' 9 aprile 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee
Scotti, Ministro della giustizia
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali
Amato, Ministro dell'interno
Parisi, Ministro della difesa
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale
Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti
(1) Comma così modificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 129
Allegato I - Gravi violazioni
ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono a rischi di carattere
generale
- Mancata elaborazione del documento di valutazione
dei rischi;
- Mancata elaborazione del Pianto di emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e
protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento
(PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza
(POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte
salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del
terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio
dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
(Omissis)
Allegato IV - Requisiti dei luoghi
di lavoro
1. AMBIENTI DI LAVORO
(Omissis)
1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle
opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli
dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore
e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da
garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
(Omissis)
1.5. Vie e uscite di emergenza.
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere
evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole
e collocata in luoghi appropriati.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di
intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
(Omissis)
1.10. Illuminazione
naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei,
i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso,
tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi
che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la
sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di
lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il
tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per
i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale,
devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi
di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni
di pulizia e di efficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi
devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare
una sufficiente visibilità.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di
particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente
gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare
adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla
insufficienza della illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di
lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in
caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti
noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori
e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole;
quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o
degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli
impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili,
l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti
ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una
illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione
delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione
costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile
portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese
manifeste al personale mediante appositi avvisi.
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita
all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza,
essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro
anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria
deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione
del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
(Omissis)
4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E
L’ESPLOSIONE
4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli
specifici di incendio:
4.1.1. è vietato fumare;
4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e
manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure
di sicurezza;
4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di
estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di
primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza
e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento
di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire
in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili
o nocivi.
4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici
non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
4.2.3. I divieti di cui al presente articolo devono
essere resi noti al personale mediante avvisi.
4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono,
si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili
o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano
in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette,
ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività
svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede
ai controlli e all’attuazione di idonee misure a salvaguardia dell’incolumità
dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia
di prevenzione incendi.
4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui
al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame
del Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta
la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio
delle lavorazioni.
4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito
e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia
pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili
ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti
pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi
o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei
locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza
dalle sorgenti di calore.
4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento
dei lavoratori.
4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono
le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito
e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia
pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da
evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere
temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre
e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro
la penetrazione dei raggi solari.
4.7.1. Nei locali di cui all'articolo precedente devono
essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza
atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite
da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed
apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza
devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa
arrecare danno alle persone.
4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti
qualità di gas non esplosivi nè infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele
possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla
preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali
isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non
si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso
processo, semprechè siano adottate idonee misure per evitare la formazione
di miscele pericolose.
4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire
fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente
areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e
polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del
punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione
o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone
in caso di funzionamento;
4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra
loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;
4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi
per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori
e le polveri non possono essere causa di pericolo.
4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi
gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono
essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas,
vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli
di esplosione.
(Omissis)
Allegato V - Requisiti di sicurezza
delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative
e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o
messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro
emanazione
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE
DI LAVORO
(Omissis)
7. Illuminazione
7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di
manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati
in funzione dei lavori da effettuare.
(Omissis)
12. Incendio ed esplosione
12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere
adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento
dell'attrezzatura stessa.
12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere
adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle
sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE
DI LAVORO SPECIFICHE
(Omissis)
5.14 Impianti ed operazioni di
saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili
5.14.4
Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni
simili devono essere provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario
di derivazione della corrente elettrica.
(Omissis)
5.14.5
Quando la saldatura od altra operazione simile non è
effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietato
effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta 10154
della corrente della normale linea di distribuzione senza l’impiego di un
trasformatore avente l’avvolgimento secondario isolato dal primario.
(Omissis)
5.16 Impianti macchine ed apparecchi
elettrici
5.16.1 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono
portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente
e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso.
5.16.2 Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o
portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per
i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine
ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente
essere alimentati ad alta tensione.
5.16.3 Gli utensili elettrici portatili e le macchine
e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione
superiore a 25 V verso terra se alternata ed a 50 V verso terra se continua,
devono avere l’involucro metallico collegato a terra. L’attacco del conduttore
di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti
parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.
5.16.4 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi
elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra
le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno.
Allegato VI - Disposizioni concernenti
l'uso delle attrezzature di lavoro
(Omissis)
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e
quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi
e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo
od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti
di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con
mezzi particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di
particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente
i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette
ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della
illuminazione.
(Omissis)
1.8 Materie e prodotti pericolosi
e nocivi
1.8.2 Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e
trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri esplosivi
o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i
meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi
o a produzione di scintille.
(Omissis)
6 Rischi per Energia elettrica
6.1 Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate
in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto
diretto o indiretto con la corrente elettrica.
6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili
6.2.1. Per i lavori all’aperto, ferma restando l’osservanza
di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili
elettrici portatili, è vietato l’uso di utensili a tensione superiore a 220
V verso terra.
6.2.2. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e
nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di
utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
6.2.3. Se l’alimentazione degli utensili nelle condizioni
previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso
un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati
ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento
secondario collegato a terra.
7 Materie e prodotti infiammabili
o esplodenti
7.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e
trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri esplosivi
o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i
meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi
o a produzione di scintille.
7.2. Per la lubrificazione delle macchine o parti di
macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose
in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
(Omissis)
Allegato VIII
(Omissis)
2. Elenco indicativo e non esauriente
delle attrezzature di protezione individuale
(Omissis)
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
(Omissis)
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
(Omissis)
4) Indicazioni non esaurienti
per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale
1. ELMETTI DI PROTEZIONE PER L’INDUSTRIA |
||
RISCHI
DA CUI PROTEGGERE |
||
Rischi |
Origine
e forma dei rischi |
Criteri
di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo |
Elettrici |
Bassa tensione elettrica |
Isolamento elettrico |
5. GUANTI DI PROTEZIONE |
||
RISCHI DA CUI PROTEGGERE |
||
Rischi |
Origine e forma dei rischi |
Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo |
Elettrici |
Elettricità |
Isolamento elettrico |
6. CALZATURE PER USO PROFESSIONALE |
||
RISCHI DA CUI PROTEGGERE |
||
Rischi |
Origine e forma dei rischi |
Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo |
Elettrici |
Bassa e media tensione |
Isolamento elettrico |
Alta tensione |
Conducibilità elettrica |
|
RISCHI
DERIVANTI DAL DISPOSITIVO |
||
Rischi |
Origine e forma dei rischi |
Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo |
Carica elettrostatica |
Scarica dell'elettricità statica |
Conducibilità elettrica |
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE |
||
RISCHI DA CUI PROTEGGERE |
||
Rischi |
Origine e forma dei rischi |
Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo |
Elettrici |
Elettricità |
Isolamento elettrici |
Allegato IX
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona
tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e
internazionali:
• UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
• CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
• CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
• CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
• IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
• ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle
misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:
1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle
norme che trattano i rischi individuati.
2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire
la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.
Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti
attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente
protette.
Un (kV) |
Distanza minima consentita (M) |
<=1 |
3 |
10 |
3,5 |
15 |
3,5 |
132 |
5 |
220 |
7 |
380 |
7 |
Allegato X - Elenco dei lavori edili
o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Allegato XI - Elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui all'articolo 100, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento
o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività
o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche
o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute
dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione
di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa
in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori
nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.
(Omissis)
Allegato XIII - Prescrizioni di
sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
(Omissis)
Prescrizioni per i posti di
lavoro nei cantieri
(Omissis)
3. Illuminazione naturale e artificiale
3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura
del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi
che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
(Omissis)
Allegato XV - Contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
(Omissis)
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione
suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei
rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti
elementi:
(Omissis)
i) al rischio di elettrocuzione;
4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I,
del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
(Omissis)
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
Dall'Allegato XXIV All'Allegato
XXXII (sostituiscono gli Allegati dal I al IX del DLgs 493/96
e contengono avvisi e segnali anche relativi al settore elettrico
(Omissis)
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere
l'esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (IC). La corrente che
fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal
campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).
Corrente indotta attraverso gli arti (IL).
La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10
e 110 MHz, espressa in Ampere (A).
Densità di corrente (J). È definita come la corrente
che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione
in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in
Ampere per metro quadro (A/m2).
Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale
(E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente
dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).
Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale
(H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in
qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B)
che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla
(T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e
l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1
= 4..... 10-7 T.
Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega
nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione
nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente
a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa
in Watt per metro quadro (W/m2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce
come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime
in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega
per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde
pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si
tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del
tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed
è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura
ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione
a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo,
sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione
eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari
condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto
con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti
nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate
direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti
e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e
la densità di potenza.
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi
ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti
grandezze fisiche:
• sono definiti valori limite di esposizione per la
densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a1 Hz,
al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso
centrale;
• fra1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione
per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del
sistema nervoso;
• fra100 kHz e10 GHz sono definiti valori limite di
esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero
ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza
compreso fra100 kHz e10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono
sia alla densità di corrente che al SAR;
• fra10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di
esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento
dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
TABELLA 1
Valori limite di esposizione ( articolo 188, comma 1).
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
Intervallo di frequenza |
Densità
di corrente per corpo e tronco |
SAR Mediato sul corpo intero (W/kg) |
SAR
localizzato (capo e tronco) |
SAR
localizzato (arti) |
Densità di potenza (W/m2) |
Fino a 1 Hz |
40 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1-4 Hz |
40/f |
/ |
/ |
/ |
/ |
4-1000 Hz |
10 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1000 Hz – 100 kHz |
f/100 |
/ |
/ |
/ |
/ |
100 kHz – 10 Mhz |
f/100 |
0,4 |
10 |
20 |
/ |
10 MHz – 10 GHz |
/ |
0,4 |
10 |
20 |
/ |
10-300 GHz |
/ |
/ |
/ |
/ |
50 |
Note:
1. f è la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densità di
corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione,
sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori
limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10
MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale.
Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione
scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni
di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono
agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere
densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso
centrale a parità di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità
di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2
perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco
della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore
efficace rms per (2)1/2.
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici
pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere
calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione
dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata
con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata
tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va
calcolata come f = 1/(2tp).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come
media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato
è pari a ogni 10g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo
costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende
che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo
con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua
di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria
numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette.
Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto,
purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto
alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza
compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo
di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica,
si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato
dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato
come media su 10 g di tessuto.
9. Le densità di potenza sono ottenute come media su
una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f1,05
minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità
di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza
nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare
20 volte il valore di 50 W/m2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati
o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a
campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione,
misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme
d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme
armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti
a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate
dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni
non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
TABELLA 2
Valori di azione ( art. 188, comma 2)
[valori efficaci (rms) imperturbati]
Intervallo di frequenza |
Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo magnetico h (A/m) |
Induzione magnetica B (microT) |
Densità di potenza di onda piana Seq (W/m2) |
Corrente di contatto, Ic |
Corrente indotta attraverso gli arti IL (mA) |
0-1 Hz |
/ |
1,63x105 |
2x105 |
/ |
1,0 |
/ |
1-8Hz |
20000 |
1,63x |
2x105 / f2 |
/ |
1,0 |
/ |
8-25Hz |
20000 |
2x104/f |
2,5x104/f |
/ |
1,0 |
/ |
0,025-0,82 kHz |
500/f |
20/f |
25/f |
/ |
1,0 |
/ |
0,82-2,5 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
/ |
1,0 |
/ |
2,5-65 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
/ |
0,4f |
/ |
65-100 kHz |
610 |
1600/f |
2000/f |
/ |
0,4f |
/ |
0,1-1 MHz |
610 |
1,6/f |
2/f |
/ |
40 |
/ |
1-10 MHz |
610/f |
1,6/f |
2/f |
/ |
40 |
/ |
10-100 MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
40 |
100 |
110-400 MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
/ |
/ |
400-2000 MHz |
3f1/2 |
0,008f1/2 |
0,01f1/2 |
f/40 |
/ |
/ |
2-300GHz |
137 |
0,36 |
0,45 |
50 |
/ |
/ |
Note :
1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella
colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq
, E2, H2, B2 e IL devono essere calcolati
come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq
, E2, H2 e B2 devono essere calcolati come
medie su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione
di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il
valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la
frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come
f = 1/(2tp). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i
valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando
i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log
(f/10) + 0,176), f in Hz.
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori
di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti
per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità
di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati
o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa,
è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo
in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle
interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate
dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati
modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10
MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi
di 1000 volte i valori di azione per Seq, o che l'intensità di
campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla
frequenza portante.
(Omissis)
Allegato XLIX - Ripartizione delle
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
OSSERVAZIONE PRELIMINARE.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle
aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli
articoli 289, 290, 293, 294.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in
quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta
a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.
Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera
esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione
è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente
titolo.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare
come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame
delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con
l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone
in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità
dell'allegato L, parte A, è determinato da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi
o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria
e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva,
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma
di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le
normali attività.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attività non è probabile
la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria
e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora
si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi
o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile
nell'aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva
sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22.
Area in cui durante le normali attività non è probabile
la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile
o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile
sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera
esplosiva.
2. Per "normali attività" si intende la situazione
in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento
alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza
di gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri
combustibili.
Allegato L (articolo 293, articolo
294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE
ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformità
dell'allegato XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche
dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze
impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio
di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di
esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature
che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata
formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati
in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro
le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo
le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro
per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose
quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio
dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori,
nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni
sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non
è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con
altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi
di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di
protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente
all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che
provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi
portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati
indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche
che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e
tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se
dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere
utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature
di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o
sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione
unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate
le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi
di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per
garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento
a disposizione dei lavoratori, nonchè la struttura del luogo di lavoro siano
state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate
in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse
verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno
del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano
le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione
sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi
ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione
siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro
le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione
per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente
e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta
di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere
esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda
le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro
le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni
è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale,
sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del
rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di
energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità
del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione,
indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento
automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono
poter essere disinseriti manualmente, purchè ciò non comprometta la sicurezza.
Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata
deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in
modo da non costituire più una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito,
nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi,
dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli
42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto
il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione
delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo
una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento
in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile,
mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della
percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve
essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento
deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni
di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo
solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli
indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature
degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente
limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni
caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione
prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n.
320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E
DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni
basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree
in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi
di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti
categorie di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori
o nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria
1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria
1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria
1, 2 o 3.
Allegato LI (articolo 293, comma
3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive
Area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva