17. ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E REGIONALI
Articolo 17 -Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
LEGGE 46/90
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali - Commenti
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le proprie
disposizioni, qualora siano in contrasto con la legge 46/90. Nel caso in cui
questo non sia avvenuto, la legge 46/90 prevale sui provvedimenti comunali e
regionali, in quanto:
- in base alla gerarchia delle fonti del diritto i regolamenti comunali sono
subordinati alle leggi;
- la competenza legislativa in materia di sicurezza (degli impianti tecnici)
è riservata allo Stato e non alle regioni.