17. ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E REGIONALI

Articolo 17 -Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

LEGGE 46/90

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

 

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali - Commenti

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le proprie disposizioni, qualora siano in contrasto con la legge 46/90. Nel caso in cui questo non sia avvenuto, la legge 46/90 prevale sui provvedimenti comunali e regionali, in quanto:
- in base alla gerarchia delle fonti del diritto i regolamenti comunali sono subordinati alle leggi;
- la competenza legislativa in materia di sicurezza (degli impianti tecnici) è riservata allo Stato e non alle regioni.