14. VERIFICHE


LEGGE 46/90
Articolo 14 - Verifiche

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPE-SL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

DPR 447/91
Articolo 9 - Verifiche

1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'Articolo 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle Camere di commercio.

3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.

4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'Articolo 1, commi 1 e 2 della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

DPR 392/94
Articolo 4 - Verifiche

1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni avanti più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10%del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.

 

Verifiche - Commenti

1. L'articolo 4 del DPR 392/94 ha introdotto l'obbligo, per i comuni con più di diecimila abitanti, di effettuare le verifiche degli impianti, nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.

2. Secondo l'art. 14 della legge 46/90 gli enti preposti alle verifiche sugli impianti (comuni, Ispesl, ecc.) hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti; il DPR 447/91 ha affidato ad un decreto del Ministero dell'Industria il compito di individuare le informazioni (dati personali, competenze, ecc.) che dovevano essere fornite da tali professionisti.

In seguito al DPR 447/91, il Ministro dell'industria ha emesso diversi decreti, con i quali però precludeva ad alcune categorie professionali la possibilità di effettuare le verifiche sugli impianti; tali decreti sono stati man mano impugnati dalle Associazioni professionali (Ordine degli ingegneri, Ordine degli architetti, Consiglio Nazionale dei periti industriali, ecc.) dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato.

L'ultimo decreto del Ministero dell'Industria (DM 6/4/00), tenendo conto delle decisioni della magistratura amministrativa, non limita la possibilità di effettuare le verifiche a determinate categorie professionali, ritenendo abilitati "gli iscritti agli albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze e sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 348 del codice penale, ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi".
La tabella riportata nel seguito riassume l'evoluzione della vicenda.

Tabella - Figure professionali abilitate alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti

Decreto
Entrata in vigore
Professionisti abilitati ad effettuare le verifiche
DM 22/4/92 dal maggio 1992 Ingegneri e periti industriali
DM 22/8/92 dal settembre 1992 Ingegneri, periti industriali, architetti e laureati in fisica
DM 17/2/93 dal marzo 1993 Ingegneri e periti industriali
DM 3/8/95 dal settembre 1995 Ingegneri, laureati in chimica industriale e periti industriali
DM 6/4/00 dal maggio 2000 Iscritti agli albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze e sotto la propria responsabilità (art. 348 c.p.) ritengono di poter effettuare le verifiche.