1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
DPR 447/91
Articolo 8 - Manutenzione degli impianti
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Articolo 5 della legge 24 ottobre 1942 n.1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino le strutture essenziali dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
Ordinaria manutenzione degli impianti - Commenti
1. I lavori che riguardano l'ordinaria manutenzione degli impianti possono essere eseguiti anche da soggetti non abilitati; non vi è l'obbligo di predisporre il progetto, né di rilasciare la dichiarazione di conformità.
2. L'installazione degli apparecchi elettrodomestici è soggetta al rilascio della dichiarazione di conformità quando tale operazione richiede di intervenire sull'impianto (anche semplicemente aggiungendo una presa).