8. ATTIVITÀ DI NORMAZIONE TECNICA


LEGGE 46/90
Articolo 8 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

DPR 447/91
Articolo 6 - Attività di normazione tecnica

1. L'UNI e il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'Articolo 7 della legge, anche sulla base di indicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale alla produzione industriale e di osservazioni della Commissione permanente di cui all'Articolo 15 comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'Articolo 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.