LEGGE 46/90
Articolo 7 - Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
DPR 447/91
Articolo 5 - Installazione degli impianti
1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977 n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore a 1 A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'Articolo 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'Articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezioni contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
DPR 392/94
Articolo 6 - Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione
sostitutiva
1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo 9 della legge.
Installazione degli impianti - Commenti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte, utilizzando allo scopo materiali parimenti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme UNI e CEI si considerano costruiti a regola d'arte.
2. Gli impianti già realizzati prima dell'entrata
in vigore della L. 46/90 dovevano essere adeguati alle prescrizioni dell'articolo
7 della legge. Il termine per l'adeguamento è scaduto nel dicembre 1998
(fanno eccezione le scuole, per le quali il suddetto termine è scaduto
nel dicembre 1999).
Il DL 48/93 (art. 19) ha espressamente individuato i soggetti responsabili dell'adeguamento
degli impianti, che risultano essere:
- il proprietario;
- l'amministratore del condominio per le utenze di uso comune;
- chiunque sia legalmente considerabile come incaricato della gestione degli
impianti.
I lavori di adeguamento degli impianti sono da considerarsi opere di manutenzione
straordinaria e quindi, in linea di principio, sono a carico del proprietario
dell'immobile.