LEGGE 46/90
Articolo 6 - Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni
alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
DPR 447/91
Articolo 4 - Progettazione degli impianti
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono
una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'Articolo
6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'Articolo 1, comma 1 lettera a) della
legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW e per le utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 m2 ; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti
a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio
il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200
VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 2 della legge relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e
ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,
inclusa la parte in bassa tensione o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione qualora la superficie superi i 200 m2;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con
potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera b) della legge,
per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici
con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di impianti
elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore
a 200 m3 e con una altezza superiore a cinque metri;
e) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1 lettera c) della legge, per
le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o
superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'Articolo 1 comma 1 lettera e) della legge, per
il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore
a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera g) della legge,
qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore
a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
2. I progetti devono contenere gli schemi dellimpianto e i disegni planimetrici
nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellinstallazione
della trasformazione o dellampliamento dellimpianto stesso, con
particolare riguardo allindividuazione dei materiali e componenti da utilizzare
e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti
secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità
alle indicazioni delle guide dellEnte italiano di unificazione (UNI) e
del CEI.
3. Qualora limpianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso dopera, alle quali, oltre che al progetto, linstallatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Progettazione degli impianti - Commenti
1. I progetti devono essere costituiti dai disegni planimetrici, dagli schemi, e da una relazione tecnica che serva a chiarire consistenza e tipologia dellimpianto, con attenzione a materiali e componenti. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle guide dellUNI e del CEI.
2. La legge 46/90 contiene riferimenti precisi per quanto
riguarda le responsabilità dei progettisti di impianti tecnici. Tali
responsabilità possono essere amministrative (in base allart. 16
della legge 46/90 ed allart. 10 del DPR 447/91) o disciplinari (ai sensi
dellart. 16 comma 5 del DPR 447/91). Non possono, inoltre, escludersi
responsabilità civili o penali in conseguenza di fatti illeciti collegabili
allinosservanza delle norme prevenzionali previste dalla legge 46/90.
Se infatti limpianto provoca danni o infortuni, il mancato rispetto della
legislazione in materia di sicurezza (di cui la legge 46/90 è parte integrante)
determina profili di colpa a carico del progettista, dai quali possono derivare
sanzioni civili e/o penali.
3. Linstallatore ha lobbligo si attenersi
al progetto nella realizzazione dellimpianto.
Se però il progetto non è conforme alla regola dellarte,
linstallatore deve adoperarsi affinché siano apportate, prima
dellinizio dei lavori o in corso dopera, le varianti al progetto
che possano garantire una corretta esecuzione dellimpianto. Solo in questo
modo, la posizione di responsabilità dellinstallatore può
essere dissociata da quella del progettista.
Linstallatore, al pari del committente, può inoltre essere ritenuto
corresponsabile per illeciti civilmente o penalmente rilevanti, nel caso in
cui, per la redazione del progetto, venga scelto un professionista privo della
necessaria competenza, provocando in tal modo danni o infortuni a persone o
cose.
4. Nel caso si rendano necessarie varianti al progetto,
la legge stabilisce che linstallatore deve fare riferimento a tali varianti
nella dichiarazione di conformità, ma non specifica chi debba redigerle,
né chi debba pagarle.
E però pacifico che è il committente a dover affidare al
progettista lincarico di predisporre le varianti, assumendosi i relativi
oneri finanziari.