6. PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

LEGGE 46/90
Articolo 6 - Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.


DPR 447/91
Articolo 4 - Progettazione degli impianti

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'Articolo 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'Articolo 1, comma 1 lettera a) della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per le utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2 ; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 2 della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m2;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera b) della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m3 e con una altezza superiore a cinque metri;
e) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1 lettera c) della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'Articolo 1 comma 1 lettera e) della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera g) della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.


2. I progetti devono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.

3. Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

Progettazione degli impianti - Commenti

1. I progetti devono essere costituiti dai disegni planimetrici, dagli schemi, e da una relazione tecnica che serva a chiarire consistenza e tipologia dell’impianto, con attenzione a materiali e componenti. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle guide dell’UNI e del CEI.

2. La legge 46/90 contiene riferimenti precisi per quanto riguarda le responsabilità dei progettisti di impianti tecnici. Tali responsabilità possono essere amministrative (in base all’art. 16 della legge 46/90 ed all’art. 10 del DPR 447/91) o disciplinari (ai sensi dell’art. 16 comma 5 del DPR 447/91). Non possono, inoltre, escludersi responsabilità civili o penali in conseguenza di fatti illeciti collegabili all’inosservanza delle norme prevenzionali previste dalla legge 46/90.
Se infatti l’impianto provoca danni o infortuni, il mancato rispetto della legislazione in materia di sicurezza (di cui la legge 46/90 è parte integrante) determina profili di colpa a carico del progettista, dai quali possono derivare sanzioni civili e/o penali.

3. L’installatore ha l’obbligo si attenersi al progetto nella realizzazione dell’impianto.
Se però il progetto non è conforme alla regola dell’arte, l’installatore deve adoperarsi affinché‚ siano apportate, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, le varianti al progetto che possano garantire una corretta esecuzione dell’impianto. Solo in questo modo, la posizione di responsabilità dell’installatore può essere dissociata da quella del progettista.
L’installatore, al pari del committente, può inoltre essere ritenuto corresponsabile per illeciti civilmente o penalmente rilevanti, nel caso in cui, per la redazione del progetto, venga scelto un professionista privo della necessaria competenza, provocando in tal modo danni o infortuni a persone o cose.

4. Nel caso si rendano necessarie varianti al progetto, la legge stabilisce che l’installatore deve fare riferimento a tali varianti nella dichiarazione di conformità, ma non specifica chi debba redigerle, né chi debba pagarle.
E’ però pacifico che è il committente a dover affidare al progettista l’incarico di predisporre le varianti, assumendosi i relativi oneri finanziari.