LEGGE 46/90
Articolo 2 - Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Soggetti abilitati - Commenti
1. Per effettuare le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, le imprese devono essere abilitate, ovvero avere un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali ed essere iscritte nel registro delle ditte (regio decreto 20/9/1934, n. 2011) o nell'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443).
2. La circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998, all'art.
5, chiarisce alcune questioni riguardanti la figura del "responsabile tecnico"
e più precisamente:
a) rapporto di immedesimazione;
b) responsabilità tecnica e impresa artigiana;
c) modalità di nomina del responsabile tecnico.